Regolamento di Circolo
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(Aggiornato al Consiglio di Circolo
del 23/6/2011)
Art. 1 L’orario didattico, avanzato dai docenti
in sede di programmazione, è deliberato dal Collegio dei Docenti.
Art. 2 L’orario di
funzionamento delle scuole del Circolo viene deliberato dal Consiglio di
Circolo su proposta del Collegio dei Docenti, valutate le disposizioni vigenti
e gli aspetti organizzativi relativi al funzionamento del servizio mensa.
Art. 3 L’intervallo non
può avere una durata inferiore a 10 (dieci) minuti. Per quanto concerne il
tempo successivo alla mensa, sempre nell’ambito delle attività programmate,
sono previste attività ludiche e ricreative.
Art. 4 Le relazioni
sindacali a livello di istituzione scolastica, si svolgono secondo le modalità
previste dal C.C.N.L. in coerenza con l’autonomia dell’istituzione, delle
competenze del dirigente e degli organi collegiali.
Art. 5 La definizione
del Contratto Integrativo d’Istituto prevede la partecipazione dei seguenti
soggetti: le RSU, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. e dal
dirigente scolastico.
Art. 6 La funzione
docente si articola in attività d’insegnamento (lezioni frontali, preparazione
delle lezioni, correzione degli elaborati, valutazioni periodiche e finali,
rapporti con le famiglie, scrutini, esami) e attività connesse con il
funzionamento della scuola (aggiornamento, rapporti collegiali con le famiglie)
che insieme formano gli obblighi di servizio. Ogni insegnante di scuola
primaria svolge 22 (ventidue) ore settimanali di attività frontale e 2 (due)
ore settimanali di programmazione. Nella scuola dell'Infanzia ogni insegnante
attua 25 (venticinque) ore settimanali di attività didattiche.
Art. 7 La programmazione
settimanale persegue obiettivi educativi, didattici comuni, nonché trasversali
alle varie aree disciplinari o obiettivi specifici di apprendimento e viene
utilizzata per l’organizzazione delle attività e la verifica dei risultati.
Art. 8 Le insegnanti di
lingua straniera, di sostegno, di religione e/o su progetto, essendo impegnate
in più classi, optano, di volta in volta, di programmare nelle classi/sezioni
in cui è necessario puntualizzare meglio le attività che svolgono.
Art. 9 La partecipazione ad attività d’aggiornamento
costituisce un diritto per il personale della scuola.
Art. 10 Il Collegio dei
Docenti, ogni anno, delibera l’elenco dei progetti e dei corsi d’aggiornamento
conformi al P.O.F. a cui gli insegnanti possono
partecipare/aderire, secondo le forme contrattuali previste.
Art. 11 Gli insegnanti
hanno l’obbligo della vigilanza dall’entrata all’uscita degli alunni.
Art. 12 L’obbligo della
vigilanza degli alunni i cui insegnanti risultino assenti, spetta a tutti gli
insegnanti presenti. Pertanto, in caso di assenza o di ritardo di insegnanti,
gli alunni sono dislocati per gruppi nelle varie classi.
Art. 13 Il personale
ausiliario ha l’obbligo di collaborare con gli insegnanti per rendere effettiva
e sicura la vigilanza sugli alunni, ma, da solo, non può assumere la custodia
degli alunni se non in caso di accertato stato di necessità.
Art. 14 In caso di
assemblea del personale docente, gli insegnanti comunicano alle famiglie, con
un preavviso, se possibile, di almeno 5 (cinque) giorni, l’orario in cui
potranno essere accolti gli alunni a scuola e controllano la presa visione
dell’avviso.
Art. 15 In caso di
sciopero del personale docente, la Direzione Didattica, tramite gli insegnanti,
comunica di non poter assicurare il regolare svolgimento del servizio.
Art. 16 Gli alunni che si
muovono nei locali scolastici sono tenuti ad avere un comportamento educato e
rispettoso verso persone, cose e norme della convivenza democratica.
Art. 17 I ritardi
reiterati vengono segnalati tempestivamente al Dirigente Scolastico.
Art. 18 Le uscite
anticipate, il consumo del pranzo a casa sono autorizzate dagli insegnanti, su
delega del Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta con motivazione della
causa. I genitori dovranno prelevare l’alunno all’orario concordato con i
docenti.
Scuola
Primaria
Art. 19 Va osservato
scrupolosamente l’orario di inizio e termine delle lezioni. L’accesso alla
scuola da parte degli alunni è consentito solo 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni, durante i quali i docenti si troveranno in classe per l’accoglienza.
Art.
20 Al fine di favorire l’autonomia personale,
assicurare il regolare avvio delle lezioni e garantire il controllo e la
sicurezza dei bambini, al suono della prima campanella gli alunni
raggiungeranno le aule non accompagnati; eventuali comunicazioni scuola famiglia
avverranno in forma scritta. Durante i primi giorni di scuola è concessa deroga
ai genitori delle classi prime.
Art. 21 Non possono
essere ammessi ritardi ingiustificati e continuativi. In caso di ritardo motivato
e per la giustificazione, il bambino dovrà essere accompagnato in classe dal
genitore (visite mediche, vaccinazioni, altre terapie documentate). Si
ricorda che i genitori sono da considerarsi, per legge, i primi garanti del
Diritto allo Studio dei loro figli, si fa presente che ripetute e immotivate
violazioni dell’orario, dovranno essere comunicate dai docenti e dal personale
ausiliario, alla Direzione, la quale nei casi più gravi, segnalerà le
inadempienze alle autorità competenti.
Art. 22 Durante l’orario
scolastico, mensa compresa, gli alunni potranno uscire dalla scuola solo se
ritirati da un familiare maggiorenne. La modulistica per l’uscita anticipata è
a disposizione del personale di bidelleria e dei
docenti. Entrambe le richieste saranno poi consegnate alle insegnanti di
classe.
Art. 23 Gli alunni che
frequentano il pre – post scuola non possono, in
assenza dei docenti di classe, accedere alle aule, anche se accompagnati dai
genitori.
Art. 24 Terminate le
lezioni, sarà interdetto l’accesso alle aule per recuperare libri, quaderni,
ecc...
Art. 25 I genitori, al
termine delle lezioni e dall’uscita del portone/cancello della scuola, hanno
l’obbligo di garantire l’incolumità dei propri figli. In caso di ritardo nel
ritiro dei bambini, occorre informare telefonicamente il personale docente o
ausiliario, affinché questo provveda a trattenere il bambino fino all’arrivo
dei genitori.
Scuola Infanzia
Art. 26 Al mattino,
l’entrata a scuola è regolamentata da un orario che va rispettato. Non possono
essere ammessi ritardi ingiustificati e continuativi, per cui il personale
docente ed ausiliario, ha disposizione di comunicare in Direzione i nominativi
di coloro che non si attengono a quanto previsto. Terminato il periodo
dell’accoglienza, i genitori sono pregati di non sostare all’interno a parlare
con i docenti o tra di loro.
Art. 27 Vanno rispettati
anche gli orari di ritiro dei bambini che non frequentano le attività
pomeridiane. Questo per non intralciare il funzionamento della mensa e la
sorveglianza. L’uscita di fine giornata è ammessa solo nell’orario previsto.
Sono chiaramente concesse deroghe che non devono però diventare generalizzate.
Art. 28 I bambini devono
essere accompagnati dentro la scuola e consegnati ad un adulto. Non si assumono
responsabilità per eventuali incidenti che dovessero capitare agli alunni
lasciati all’entrata.
Art. 29 Gli spazi comuni
(mensa, corridoi, atrio, laboratori, palestra, sala audiovisivi e di musica,
laboratori di informatica, di cucina e altro) sono utilizzati in base agli
orari fissati in sede di programmazione di plesso.
Art. 30 La gestione delle
risorse è strettamente collegata alla programmazione di plesso, di modulo e/o
di classe/sezione e coinvolge tutti i docenti dei rispettivi plessi.
Art. 31 La biblioteca
della scuola "Filippo Mordani" è a disposizione di tutti i genitori i
quali possono consultare i testi negli orari di apertura della Segreteria.
Art. 32 Gli orari di ricevimento
dell’Ufficio di segreteria e quelli di apertura pomeridiana delle scuole del
Circolo sono rintracciabili nella Carta dei
servizi.
Art. 33 Le modalità e gli
orari di utilizzo dei locali scolastici del Circolo da parte di Associazioni ed
Enti, vengono deliberati dal Consiglio di Circolo.
Art. 34 Le comunicazioni
del Dirigente Scolastico e/o dei docenti alle famiglie degli alunni avvengono
in forma scritta.
Colloqui / Assemblee dei genitori
Art. 35 La convocazione
dell’assemblea dei genitori può essere richiesta da ogni membro di diritto,
previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico con specificazione della data,
dell’ora, della sede e dell’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico può
presenziare all’assemblea con diritto di parola.
Art. 36 Gli insegnanti
comunicheranno le giornate stabilite per gli incontri con i genitori. Qualora
sorgano necessità impellenti, va concordato con gli insegnanti un incontro
fuori dall’orario scolastico, che può anche essere individuato nel giorno della
programmazione settimanale.
Art. 37 Pertanto, i
genitori, di norma, non possono entrare nelle aule durante l’orario scolastico
al fine di concordare incontri o effettuare brevi colloqui, ciò per non turbare
il normale svolgimento dell’attività didattica.
Art. 38 Non sono
consentite telefonate agli insegnanti, durante le ore di lezione. E’ interdetto
l’uso dei cellulari sia per gli alunni che per i docenti. Le comunicazioni
saranno accolte dal personale di bidelleria, che avrà
il compito di avvisare i docenti o gli alunni.
Art. 39 Gli insegnanti
istituiscono un quaderno/diario per facilitare le comunicazioni con le famiglie
relativamente a contenuti scolastici.
Art. 40 Durante lo
svolgimento di assemblee o colloqui, i bambini non devono, per motivi di
sicurezza, essere presenti nei corridoi. Non è inoltre pedagogicamente
opportuna la loro presenza in riunioni in cui ci si confronta sulle attività
educative e didattiche.
Infortuni
e Malattie
Art. 41 Il DPR 30.06.65
prevede l’obbligo, per la scuola, di denunciare gli infortuni subiti dagli
alunni durante le attività scolastiche o nel tragitto casa-scuola, quando
vi sia una prognosi che supera i 3 giorni. La denuncia alle Autorità competenti
deve essere inoltrata dalla Segreteria, entro 48 ore dalla data di consegna
alla scuola del certificato medico del Pronto Soccorso (copia del certificato
va allegata alla denuncia).
Pertanto, in caso di infortunio si invitano i genitori o chi esercita la potestà, a consegnare in Segreteria, entro la giornata o il giorno successivo, il referto medico, affinché si possa procedere nei tempi dovuti agli adempimenti di competenza.
Art. 42 Il bambino
assente per malattia, per un periodo superiore a 5 giorni (rientro dal settimo
giorno), ivi compresi i giorni festivi, deve essere riammesso con
certificato del medico curante. Il certificato ha validità tre giorni e i
certificati compilati il venerdì per il T.P. e sabato
per i moduli, sono validi fino al lunedì successivo. Il certificato non è
necessario quando l’alunno rientra a scuola dopo essere stato allontanato per
sindromi di lieve entità (cefalea, otalgia, odontalgia, ecc).
E’ il medico
scolastico (pediatria di comunità) che deve
certificare la riammissione solo per le seguenti malattie: meningite, meningococcica, epatiti, salmonellosi, pediculosi,
scabbia, tubercolosi.
Art. 43 Le assenze non dovute
a motivi di salute, debbono essere comunicate, preventivamente e per iscritto,
ai docenti e giustificate dai genitori.
Art. 44 L’allontanamento
dalla scuola è disposto dai Docenti per manifesti problemi di salute. Secondo
le disposizioni degli Uffici Sanitari i bambini possono essere allontanati
dalla scuola per i seguenti motivi:
-
febbre alta (oltre 38,00°);
-
dispnea (difficoltà respiratoria o
tosse particolarmente insistente);
-
congiuntivite con secrezione;
-
parassitosi;
-
diarrea;
-
vomito (se ripetuto).
Alimentazione
Art. 45 Le diete sono
state studiate dal personale dell’A.S.L. e vengono
aggiornate per assicurare ai bambini un’alimentazione corretta e differenziata
per età.
La tabella
predisposta deve essere rigorosamente rispettata dal personale di cucina. Diete
speciali permanenti o temporanee, debbono essere prescritte dal medico
curante; il certificato deve poi essere autorizzato dal pediatra di
comunità, che lo riconsegna al genitore per la trasmissione al centro di
produzione pasti, per il tramite dei docenti di classe.
Per diete
collegate a necessità religiose che escludono determinati alimenti, è
sufficiente la richiesta dei genitori.
Per le feste di
compleanno o di altre ricorrenze, sono ammesse solo torte e dolciumi,
confezionati da forni e pasticcerie. Solo torte e dolciumi preparati dall’ente
gestore della cucina, possono essere consumati in mensa.
Esonero
dalle Attività Motorie
Art. 46 I bambini/bambine
che necessitano di esonero temporaneo o permanente dalle attività motorie
presenteranno domanda al Dirigente Scolastico corredata da certificato medico.
Ospitalità a scolaresche provenienti da altri Circoli
Richieste
di incontri e interventi di Associazioni, Enti vari e privati;
Art.
48 Rilevata
la necessità di garantire uno svolgimento regolare delle lezioni, i rappresentanti
di libri non dovranno interrompere il regolare svolgimento delle lezioni
nei plessi scolastici e prendere dovuti accordi con i docenti per offrire
visione dei materiali fuori dall’orario di servizio
Art. 49
Le proposte di interventi occasionali di esperti
all’interno delle classi, richiesti da associazioni e privati, verranno
vagliate dall’ufficio di Direzione e inoltrate ai docenti dei plessi che
potranno valutarne la validità dal punto di vista educativo-didattico.
Art.
50 Il
materiale relativo a concorsi ed altre iniziative per gli alunni e le famiglie
per poter essere distribuito non dovrà presentare finalità di lucro, non dovrà
fornire gli indirizzi degli alunni e dovrà avere il consenso del Dirigente
Scolastico. I vari materiali informativi andranno depositati sugli appositi
tavoli predisposti nelle varie scuole.
Partecipazione degli alunni ad attività di carattere
religioso
Art.
51 Le classi
eventualmente interessate potranno partecipare alle iniziative religiose a
condizione che l’attività rientri nella quota oraria settimanale assegnata
all’Insegnamento Religione Cattolica (due ore per la Scuola primaria e un'ora e
trenta minuti per la Scuola dell’Infanzia) e che sia sempre salvaguardato il
diritto a non partecipare di coloro che non si avvalgono dell’I.R.C.
Visite guidate
Art. 52
§ sono
da considerare uscite didattiche quelle attività scolastiche di durata uguale o inferiore all’orario di
lezione che si configurano come attività didattica svolta
all’esterno della Scuola;
§ le
visite guidate sono
attività scolastiche con durata di un solo giorno e di orario superiore a
quello di lezione.
§ I viaggi di istruzione hanno finalità cognitive, culturali e
possono avere la durata di più giorni
Sia per l’organizzazione delle uscite che
delle visite e dei viaggi di istruzione si seguirà la medesima procedura, di
cui si ricordano alcuni criteri generali:
- Gli
spostamenti del primo ciclo devono avvenire in ambito provinciale, quelli del
secondo ciclo in ambito regionale (si possono chiedere deroghe);
- Sia
le visite che le uscite e i viaggi di istruzione non possono essere effettuate
nell’ultimo mese di lezione, salvo casi eccezionali;
- Tutti
i partecipanti devono essere in possesso di un documento di riconoscimento; per
gli alunni tale documento sarà rilasciato dall’Ufficio di Direzione;
- È
consigliabile valutare di volta in volta il mezzo di trasporto più adeguato e
utilizzare il treno ogni volta che i percorsi programmati lo consentono;
- È
fatto divieto di viaggiare in orario notturno;
- È
vietato organizzare visite in periodi di alta stagione turistica e giorni
prefestivi durante i quali vi è eccessivo carico di traffico nelle strade;
- E’
indicata la presenza di 1 docente ogni 15 alunni, fino a un massimo di 3
docenti per classe;
- Deve
essere previsto un docente di sostegno ogni 2 alunni in situazione di handicap.
I preventivi e le dichiarazioni di
conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni in
materia vengono richiesti dall’Ufficio di segreteria a diverse Ditte. I preventivi
potranno essere consultati presso la Segreteria.
Art. 53 Il funzionamento
degli Organi Collegiali avviene nel rispetto delle seguenti norme:
convocazione con
lettera diretta ai singoli componenti, effettuata almeno 5 (cinque) giorni
prima della riunione, con indicazione della data, dell’ora, della sede e
dell’ordine del giorno;
per ogni seduta
viene redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, approvato
dai componenti nella seduta successiva.
Consiglio
di Interclasse / Intersezione
Art. 54 Il consiglio di
Interclasse, composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di un plesso e
dai genitori rappresentanti di classe, viene convocato con cadenza bimestrale dal
Dirigente Scolastico o da 1/3 dei membri. E’ presieduto dal Dirigente
Scolastico o da un docente delegato.
Art. 55 Il Consiglio di
Interclasse:
-
formula al Collegio dei Docenti
proposte in ordine all’azione educativo/didattica e relativa ad iniziative di
sperimentazione;
-
avanza proposte al Consiglio di
Circolo per quanto è di competenza di tale organo;
-
agevola ed estende i rapporti fra
docenti e genitori;
tale Consiglio ha
durata annuale.
Art. 56 Il Consiglio di
Interclasse alla sola presenza dei docenti, si occupa della valutazione
periodica e finale degli alunni e realizza attività di tipo trasversale.
Collegio
dei Docenti
Art. 57 Il Collegio dei
Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio
nel Circolo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Si insedia all’inizio di
ogni Anno Scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne
ravvisa la necessità, di norma ogni 2 (due) mesi.
Art. 58 Il Collegio dei
Docenti:
-
ha il potere deliberante in materia
di funzionamento didattico del Circolo;
-
all'inizio di ogni Anno Scolastico
elabora il P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) che
viene poi approvato dal Consiglio di Istituto;
-
avanza proposte relative ai criteri
di formazione delle classi, alla formulazione dell’orario delle lezioni e allo
svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri dati dal
Consiglio di Istituto;
-
valuta periodicamente l’andamento
complessivo dell’azione didattica;
-
provvede all’adozione dei libri di
testo, sentiti i pareri dei Consigli di Interclasse e, nel limite delle
disponibilità indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi
didattici;
-
elegge i docenti funzioni strumentali
al Piano dell’Offerta Formativa;
-
elegge i docenti rappresentanti nel
Consiglio di Istituto;
-
elegge i docenti facenti parte il
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
-
costituisce le diverse Commissioni
operanti nel Circolo;
-
nomina gli insegnanti referenti per
progetti, aggiornamento, continuità, programmazione / valutazione, ecc.;
-
esamina i casi di scarso profitto o
di irregolare comportamento degli alunni, allo scopo di individuare i mezzi di
ogni possibile recupero.
Consiglio
di Istituto
Art. 59 Il Consiglio di
Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei docenti,
dei genitori e del personale ATA.
Il Consiglio di
Istituto è presieduto da un genitore che nomina, fra i suoi componenti un
segretario.
Art. 60 All’interno del
Consiglio opera la Giunta Esecutiva, i cui membri sono scelti fra i componenti
il Consiglio di Istituto, che ha il compito di preparare i lavori del
Consiglio.
Art. 61 Il Consiglio di
Istituto delibera il Programma Annuale (l’anno finanziario corrisponde all’anno
solare) e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne
il funzionamento amministrativo e didattico del Circolo.
Art. 62 Il Consiglio di
Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di
Interclasse/Intersezione, ha il potere deliberante, su proposta della Giunta
Esecutiva, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita
e delle attività della scuola nei limiti di bilancio, nelle seguenti materie:
-
adozione del regolamento interno di
Circolo;
-
acquisto, rinnovo e conservazione
delle attrezzature tecnico/scientifiche e dei sussidi didattici; acquisto
materiali di facile consumo, contratti con Enti/Associazioni/Operatori esterni;
-
adattamento del calendario scolastico
alle specifiche esigenze ambientali;
-
criteri per la programmazione, per le
visite guidate;
-
promozione di contatti con altre
scuole per realizzare scambi di informazioni e di esperienze, per intraprendere
iniziative di collaborazione;
-
partecipazione del Circolo ad
attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
-
forme e modalità per lo svolgimento
di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal Circolo;
-
indicazione dei criteri relativi alla
formazione delle classi/sezioni, all’adattamento dell’orario delle lezioni,
alle condizioni ambientali;
-
criteri di esclusione in caso di
eccedenza di domande di iscrizione;
Il Consiglio ha
durata triennale.
Comitato
di valutazione del servizio degli insegnanti
Art. 63 Il Comitato di
valutazione del servizio degli insegnanti è composto dal Dirigente Scolastico e
da rappresentanti dei docenti eletti in seno al Collegio dei Docenti. Ha durata
annuale ed è convocato da Dirigente Scolastico che lo presiede, per la
valutazione dell’anno di formazione dei docenti.
Calendario
delle riunioni
Art. 64 Il Collegio dei Docenti
ad inizio Anno Scolastico delibera il piano annuale delle attività che
competono agli obblighi del servizio e sono propri della funzione docente:
-
programmazione educativo/didattica di
inizio Anno Scolastico;
-
collegi Docenti;
-
informazioni quadrimestrali alle
famiglie (2° e 4° bimestre);
-
rapporti con le famiglie per il 1° e
il 3° bimestre;
-
consigli di Interclasse/Intersezione
con i genitori a cadenza bimestrale;
-
consigli Interclasse tecnica (con i
soli docenti);
-
incontri per classi parallele;
-
scrutini;
-
incontri di "continuità" e
con personale ASL;
-
aggiornamento e formazione in
servizio.
Criteri
di formazione delle nuove classi
Art. 65 I criteri di
formazione delle classi prime, vengono deliberati dal Consiglio di Istituto,
sentite le proposte del Collegio dei Docenti.
·
I docenti in servizio provvedono alla
formazione delle sezioni dal 1° Settembre di ogni anno.
·
Nelle scuole dove il numero delle sezioni lo
consente, si cercherà di assicurare l’omogeneità dell’età dei bimbi.
·
Dove non è possibile l’omogeneità, per
l’inserimento dei bambini nelle sezioni
con età diverse, si applica il principio delle età contigue.
·
Al fine di salvaguardare il criterio di
omogeneità per età, si può prendere in considerazione il trasferimento, da una
sezione all’altra, di un gruppo residuo di bambini.
·
Qualora nel gruppo residuo sia presente un
bambino in situazione di handicap, i criteri citati (punto 3), verranno
valutati in base alle esigenze specifiche dell’alunno (continuità con
l’insegnante di sostegno, continuità con l’insegnante di sezione, gruppo di
coetanei).
·
Nella formazione delle sezioni si deve
garantire un equilibrio sul piano quantitativo e qualitativo anche grazie
all’utilizzo delle informazioni fornite dal nido di provenienza, dalla
famiglia, dai servizi sociali e la neuropsichiatria.
·
Va curata una presenza equilibrata di
maschi/femmine, alunni in situazione di handicap, bambini di origine straniera.
·
Per i casi particolari (gemelli, alunni in
difficoltà ed in particolari situazioni) il Dirigente scolastico, sentito il
parere dei genitori, valuterà l’assegnazione alle sezioni che riterrà più
opportuna e consona alle reali esigenze degli alunni.
·
Nei plessi con eventuali sezioni che si avvalgono
del completamento con educatore: garantire una rotazione delle insegnanti
statali in modo da non svantaggiare sempre gli stessi alunni (con attenzione ai
3 e ai 5 anni), garantendo, almeno per un anno nel triennio, la contemporaneità
delle stesse.
·
L’inserimento dei bambini in corso d’anno può essere preso
in considerazione solo in caso di disponibilità dei posti in sezioni di età
corrispondenti, fatta eccezione per i bambini di 5 anni sopraggiunti per
trasferimento.
·
Non superare per motivi di sicurezza, i 150
bambini nelle sede di Via Ghiselli che è disposta su
2 piani.
·
Assicurare l'eterogeneità all'interno di
ciascuna classe e l'omogeneità tra le sezioni parallele, formando gruppi
equilibrati numericamente e qualitativamente (maschi/femmine; anticipi, alunni
in situazione di handicap o altre difficoltà documentate, alunni di recente
immigrazione,…), utilizzando anche le informazioni fornite sia dalla scuola
dell’Infanzia di provenienza, sia dalla famiglia;
·
Nella formazione delle classi:
-
si terrà conto dei rapporti creatisi tra i
bimbi negli anni di frequenza della scuola dell’Infanzia;
-
si assicurerà se possibile almeno un
compagno/a di riferimento della medesima sezione di scuola dell’Infanzia di
provenienza;
-
si eviterà che tutti gli alunni provengano
da un’unica sezione di scuola dell’Infanzia, al fine di arricchire i rapporti
interpersonali nel periodo di frequenza della scuola Primaria;
-
per i casi particolari (gemelli, alunni in
difficoltà ed in particolari situazioni) il Dirigente Scolastico valuterà
l’assegnazione alla classe che riterrà più opportuna e consona alle reali
esigenze degli alunni.
·
In ogni plesso, i gruppi classe così formati
verranno assegnati alle sezioni (A, B, C,…) tramite sorteggio.
Criteri
per l’assegnazione dei docenti ai plessi
Art. 66 I criteri per
l’assegnazione dei docenti alle singole scuole vengono discussi nella
contrattazione integrativa d’istituto, nel Collegio dei Docenti si avanzano
proposte per l’assegnazione ai plessi scolastici, alle classi/sezioni poi
deliberati dal Consiglio di Istituto.
·
Assicurare alle sezioni, nel limite delle
possibilità, almeno un docente di ruolo;
·
Assicurare la continuità educativa nella
sezione, qualora sia possibile;
·
Tener conto, per l’assegnazione:
-
della continuità di servizio in sede;
-
del rapporto di collaborazione tra docenti espresso
in un progetto
-
delle preferenze espresse dai docenti
-
dell’anzianità di servizio
-
dei docenti in possesso di titoli specifici
utili per gli alunni in difficoltà;
·
Solo per il plesso “G.Gaudenzi”:
-
Garantire almeno per un anno nel triennio,
la titolarità delle due insegnanti statali;
-
La priorità viene data alle sezioni con
bambini di 3 anni e successivamente alle sezioni con bambini di 5 anni;
-
Ove non fosse possibile l’applicazione del
punto 2, la priorità viene data alle sezioni eterogenee con bambini di 3/4/5
anni o con bambini di 3/5 anni.
·
Assicurare alle classi, nel limite delle
possibilità, docenti di ruolo;
·
Continuità didattica, qualora ne sussistano
le condizioni fondate pedagogicamente;
·
Continuità del servizio in sede;
·
Rapporti di collaborazione tra insegnanti
impegnati nel tempo normale, o nel tempo pieno;
·
Continuità di servizio in sede;
·
Volontà dei docenti di attivare specifici
itinerari in base a competenze e/o attitudini;
·
Presenza di alunni in difficoltà che
richiedono insegnanti con particolari competenze professionali;
·
Preferenze espresse dai docenti;
·
Anzianità di servizio.
·
Specializzazione per l’insegnamento della
lingua inglese.